Prima di definire moduli, inverter e percorsi dei cavi, bisogna capire come il fotovoltaico interagisce con l’attività aziendale esistente. La verifica non riguarda soltanto la sicurezza elettrica dell’impianto: deve considerare copertura, compartimenti, evacuatori di fumo e calore, accessi per i soccorritori e misure antincendio già documentate.

Il fotovoltaico non è autonomamente compreso tra le attività soggette elencate dal DPR 151/2011. Se però viene installato all’interno o a servizio di un’attività soggetta, può modificare condizioni di sicurezza già valutate. La Nota dei Vigili del Fuoco n. 14030 del 1° settembre 2025, pubblicata nella raccolta ufficiale del Corpo nazionale, aggiorna la linea guida dedicata a questa integrazione.

In sintesi

  • Verifica se nell’insediamento sono presenti attività soggette al DPR 151/2011.
  • Confronta il fotovoltaico con la pratica antincendio e con lo stato reale dei luoghi.
  • Valuta insieme moduli, copertura, cavi, inverter, compartimenti e accessibilità.
  • Coinvolgi i professionisti competenti prima di rendere definitivo il layout.

Il punto di partenza è l’attività aziendale esistente

Non esiste una soglia di potenza del fotovoltaico che, da sola, determini l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi. La prima domanda è se nell’insediamento siano presenti una o più attività comprese nell’Allegato I del DPR 151/2011, consultabile nel testo vigente su Normattiva.

Possono essere rilevanti, secondo caratteristiche e limiti propri, depositi di materiali combustibili, autorimesse, impianti termici, officine o determinate lavorazioni. Non basta quindi leggere la destinazione catastale del fabbricato. Occorre ricostruire attività svolte, materiali presenti, quantità, superfici, numero di persone e impianti esistenti.

Quando è disponibile una pratica antincendio, bisogna verificare che rappresenti ancora l’azienda reale. Nel tempo possono essere cambiati compartimenti, merci, lavorazioni o destinazioni dei locali. Progettare il fotovoltaico su elaborati superati significa confrontarlo con condizioni che non esistono più.

Se non risultano attività soggette, l’installazione dei pannelli non produce automaticamente una SCIA antincendio. Restano applicabili le verifiche di sicurezza elettrica, la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e le altre disposizioni pertinenti al caso concreto.

Dove il fotovoltaico può interferire con le misure antincendio

La valutazione antincendio del fotovoltaico non coincide con una verifica isolata dei componenti. Deve esaminare come il nuovo impianto modifica l’edificio e le misure di protezione esistenti.

Il layout preliminare va sovrapposto almeno a questi elementi:

  • compartimenti e relative separazioni;
  • evacuatori di fumo e calore, lucernari e aperture di ventilazione;
  • vie di esodo e uscite;
  • percorsi e accessi utilizzabili in emergenza;
  • stratigrafia e caratteristiche della copertura;
  • posizione di inverter, quadri e dispositivi di sezionamento;
  • percorsi dei cavi e attraversamenti di pareti o solai;
  • eventuale sistema di accumulo.

Moduli o canalizzazioni possono ostacolare aperture, avvicinarsi a elementi sensibili oppure interferire con la compartimentazione. Anche la posizione degli inverter va valutata rispetto a materiali combustibili, ventilazione, manutenzione e accessibilità. La linea guida aggiornata tratta espressamente, tra gli altri temi, reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sezionamento e segnaletica.

La compatibilità antincendio non sostituisce il controllo statico. Carichi, fissaggi e condizioni del supporto richiedono una valutazione distinta, descritta nella guida alle verifiche strutturali della copertura di un capannone. Le due analisi devono però procedere insieme: una modifica utile sul piano strutturale può influire sul layout e, di conseguenza, sulle misure antincendio.

Quali documenti preparare prima del progetto definitivo

Una valutazione efficace richiede documenti coerenti con lo stato dei luoghi. Una pianta catastale e una bolletta non bastano per esaminare l’interfaccia tra fotovoltaico e attività esistente.

È utile raccogliere, quando disponibili:

  • SCIA antincendio, ricevute e attestazioni di rinnovo;
  • progetto valutato o documentazione tecnica depositata;
  • relazioni ed elaborati grafici antincendio;
  • verbali o comunicazioni del Comando competente;
  • dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti;
  • planimetrie con compartimenti, esodo, presidi, accessi ed evacuatori;
  • documentazione sulla composizione della copertura;
  • valutazione del rischio incendio e piano di emergenza, se previsti;
  • informazioni aggiornate su lavorazioni, merci e sostanze presenti.

A questi elementi va affiancato uno schema del fotovoltaico che riporti almeno campo moduli, inverter, quadri, percorsi in corrente continua, attraversamenti, sezionamento ed eventuale accumulo. Il confronto tra i due insiemi di elaborati permette di individuare le criticità prima che potenza e disposizione dei componenti diventino vincolanti.

Il DM 7 agosto 2012 distingue le modifiche con aggravio, quelle senza aggravio e quelle documentabili in occasione del rinnovo. Per le modifiche senza aggravio richiamate dall’articolo 4, comma 7, prevede asseverazione, relazione tecnica, elaborati grafici e dichiarazione di non aggravio, con le firme richieste per i diversi documenti. La classificazione della modifica non deve essere scelta in anticipo per semplificare l’iter: deriva dalla valutazione tecnica del caso concreto.

Come coordinare tecnici, impresa e responsabile dell’attività

Il progettista elettrico definisce architettura dell’impianto, componenti, protezioni, cavi e sezionamento. Il tecnico incaricato della prevenzione incendi confronta queste scelte con le attività soggette, la pratica esistente e gli scenari di rischio. Quando il fotovoltaico interessa una copertura, il tecnico strutturale verifica supporto, fissaggi e nuovi carichi.

L’impresa installatrice realizza l’opera secondo il progetto e produce le dichiarazioni di propria competenza. Il responsabile dell’attività deve invece fornire informazioni attendibili su documenti, lavorazioni e modifiche intervenute. Anche chi gestisce sicurezza ed emergenze in azienda deve conoscere la nuova configurazione, così da valutare gli eventuali aggiornamenti organizzativi.

“Tecnico abilitato” e “professionista antincendio” non indicano sempre la stessa funzione. Il DM 7 agosto 2012 attribuisce atti e certificazioni a figure specifiche. All’inizio dell’incarico conviene quindi chiarire chi valuta la modifica, chi firma gli elaborati e chi raccoglie la documentazione finale.

Il coordinamento continua durante i lavori. Accessi in quota, aree interdette e interferenze con la produzione vanno pianificati come spiegato nell’articolo sul cantiere fotovoltaico aziendale.

Tre scenari da distinguere durante il sopralluogo

Capannone soggetto con evacuatori in copertura. Il campo fotovoltaico non può essere disposto soltanto per occupare la massima superficie. Servono elaborati che mettano in relazione pannelli, evacuatori, compartimenti sottostanti e accessi. Le soluzioni dipendono dalla configurazione complessiva, non da una distanza standard applicata senza contesto.

Edificio senza attività soggette individuate. Non nasce automaticamente una pratica presso i Vigili del Fuoco per il solo impianto fotovoltaico. Il progetto deve comunque considerare rischio incendio, materiali, installazione elettrica e accessibilità per controllo, manutenzione ed emergenza.

Complesso con più imprese o titolari. Una copertura comune può servire unità con pratiche e responsabili diversi. Prima di progettare bisogna ricostruire parti comuni, attività presenti e responsabilità. In caso contrario, il layout potrebbe essere compatibile con una sola unità ma interferire con le altre.

Prima di chiudere il progetto, il gruppo di lavoro dovrebbe saper rispondere a quattro domande: la pratica descrive lo stato reale? Il layout interferisce con misure antincendio? Componenti e cavi sono collocati in posizioni valutate? Sono stati definiti documenti, firme e aggiornamenti necessari? Se una risposta manca, il progetto non è ancora maturo.

Domande frequenti

Il fotovoltaico è sempre soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco?

No. L’impianto fotovoltaico non è autonomamente elencato nell’Allegato I del DPR 151/2011. La sua installazione deve però essere valutata quando interessa o serve un’attività soggetta.

Il rispetto della linea guida dimostra automaticamente il non aggravio?

No. La Nota n. 14030 indica che la conformità integrale alla linea guida, insieme all’assenza di criticità emerse dalla valutazione del rischio, può ricondurre l’intervento alla procedura per modifiche senza aggravio. Il giudizio richiede comunque una valutazione professionale riferita alla configurazione reale.

Quando coinvolgere il tecnico antincendio?

Prima di rendere definitivo il layout, se è presente un’attività soggetta o se la classificazione è incerta. Un confronto tardivo può imporre modifiche a pannelli, cavi, inverter e accessi.

Fonti